Art. 31
Richiesta di liquidità per la risoluzione
In vigore dal 16 dic 2020
Richiesta di liquidità per la risoluzione
1. L’autorità di risoluzione può ordinare al partecipante diretto non inadempiente di fornire alla CCP un contributo in contante pari al massimo al doppio dell’importo del contributo da esso versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. Tale obbligo di fornire un contributo in contante è incluso anche nelle norme applicate dalla CCP e in altre disposizioni contrattuali sotto forma di richiesta di liquidità per la risoluzione riservata all’autorità di risoluzione che intraprende l’azione di risoluzione. Qualora richieda un importo che eccede il contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento, l’autorità di risoluzione procede in tal senso dopo aver valutato l’impatto di tale strumento sui partecipanti diretti non inadempienti e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri, in collaborazione con le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti non inadempienti.
Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia in caso di inadempimento e lo strumento sia applicato per far fronte a un evento di inadempimento, l’importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce al contributo versato dal partecipante diretto al fondo di garanzia in caso di inadempimento del servizio di compensazione o della classe di attività interessati.
Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia in caso di inadempimento e lo strumento sia applicato per far fronte a un evento diverso dall’inadempimento, l’importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce alla somma dei contributi versati dal partecipante diretto a tutti i fondi garanzia in caso di inadempimento della CCP.
L’autorità di risoluzione può attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione indipendentemente dall’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali che impongono ai partecipanti diretti non inadempienti di versare un contributo in contante.
L’autorità di risoluzione determina l’importo del contributo in contante di ciascun partecipante diretto non inadempiente in proporzione al contributo da esso versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento pari al massimo all’importo di cui al primo comma.
L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rimborsare ai partecipanti diretti l’eventuale importo in eccesso di una richiesta di liquidità per la risoluzione qualora si ritenga che l’entità della richiesta di liquidità per la risoluzione operata sulla base di una valutazione provvisoria in conformità dell’, paragrafo 1, superi l’entità richiesta sulla base del calcolo della valutazione definitiva di cui all’, paragrafo 2.
2. Se il partecipante diretto non inadempiente non versa l’importo richiesto, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porlo in stato d’inadempimento e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento secondo quanto disposto dall’ del regolamento (UE) n. 648/2012 fino all’importo richiesto.
Storico versioni
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