Art. 30
Riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti
In vigore dal 16 dic 2020
Riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti
1. L’autorità di risoluzione può ridurre l’importo degli obblighi di pagamento della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti se tali obblighi discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla CCP per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento avente un effetto economico identico.
2. L’autorità di risoluzione calcola la riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1 del presente articolo applicando il meccanismo di allocazione equa stabilito nella valutazione effettuata in conformità dell’, paragrafo 3, e comunicato al partecipante diretto non appena è applicato lo strumento di risoluzione. I partecipanti diretti comunicano ai relativi clienti, senza indebito ritardo, l’applicazione di tale strumento e il modo in cui tale applicazione li riguarda. Il totale netto degli utili da ridurre per ciascun partecipante diretto è proporzionale agli importi dovuti dalla CCP.
3. La riduzione del valore degli utili da pagare prende effetto nei confronti della CCP e dei partecipanti diretti interessati dal momento in cui l’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione, e li vincola immediatamente.
4. Il partecipante diretto non inadempiente non avanza pretese nell’eventuale procedimento successivamente aperto nei confronti della CCP, o del soggetto che le succede, a motivo della riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1.
Il primo comma del presente paragrafo non osta a che, se l’entità della riduzione operata in base alla valutazione provvisoria di cui all’, paragrafo 1, risulta superiore all’entità della riduzione necessaria in base alla valutazione definitiva prevista all’, paragrafo 2, l’autorità di risoluzione imponga alla CCP di rimborsare i partecipanti diretti.
5. Se l’autorità di risoluzione riduce solo parzialmente il valore degli utili dovuti, l’importo residuo in essere continua ad essere dovuto al partecipante diretto non inadempiente.
6. La CCP include nel suo regolamento operativo un riferimento al potere di ridurre gli obblighi di pagamento di cui al paragrafo 1, in aggiunta a eventuali disposizioni analoghe di cui al regolamento operativo nella fase di risanamento e assicura che siano previste disposizioni contrattuali per consentire all’autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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