Art. 42

Strumento della CCP-ponte

In vigore dal 16 dic 2020
Strumento della CCP-ponte 1.   L’autorità di risoluzione può cedere a una CCP-ponte: a) partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione; b) attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione. La cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP in risoluzione o di terzi diversi dalla CCP-ponte e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all’. 2.   Per CCP-ponte s’intende una persona giuridica che: a) è controllata dall’autorità di risoluzione ed è di proprietà, integralmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche che possono comprendere l’autorità di risoluzione; e b) è costituita o impiegata per ricevere e detenere la totalità o parte delle partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti, degli obblighi e delle passività della CCP con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali e procedere quindi alla vendita della CCP. 3.   Nell’applicare lo strumento della CCP-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività e degli obblighi ceduti alla CCP-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dalla CCP in risoluzione. 4.   Fatto salvo l’, paragrafo 10, eventuali corrispettivi pagati dalla CCP-ponte vanno a beneficio: a) dei titolari delle partecipazioni, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori alla CCP-ponte; e b) della CCP in risoluzione, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante cessione alla CCP-ponte di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP; e c) dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite per via dell’applicazione degli strumenti di risoluzione, in proporzione alle loro perdite nel quadro della risoluzione. 5.   Il corrispettivo pagato dalla CCP-ponte in conformità del paragrafo 4 del presente articolo è allocato come segue: a) ove si verifichi un evento contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state imposte dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP; o b) ove si verifichi un evento non contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state allocate conformemente a qualsiasi norma applicabile della CCP. Un eventuale corrispettivo rimanente è allocato secondo l’ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza. 6.   L’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o di attività, diritti, obblighi o passività della CCP. 7.   L’autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione i diritti, obblighi, attività o passività ceduti alla CCP-ponte ovvero restituire le partecipazioni ai titolari originari se così prevede espressamente lo strumento mediante il quale è effettuata la cessione prevista al paragrafo 1. Quando l’autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono tenuti a riprendersi le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni se sussistono i presupposti indicati al primo comma o al paragrafo 8. 8.   Se la partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività non rientra nelle classi di partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività stabilite dallo strumento mediante il quale è effettuata la cessione, ovvero non presenta i presupposti per la relativa cessione, l’autorità di risoluzione può ritrasferirlo dalla CCP-ponte alla CCP in risoluzione o al titolare originario. 9.   Il trasferimento previsto ai paragrafi 7 e 8 può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite al riguardo nello strumento mediante il quale è effettuata la cessione. 10.   L’autorità di risoluzione può trasferire partecipazioni ovvero attività, diritti, obblighi o passività dalla CCP-ponte a un terzo. 11.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP-ponte è considerata una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti. Per tutti gli altri fini l’autorità di risoluzione può prescrivere che la CCP-ponte sia considerata una continuazione della CCP in risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti. 12.   Nulla osta a che la CCP-ponte eserciti i diritti della CCP in risoluzione in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI collegate e sedi di negoziazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o FMI o sedi di negoziazione. In deroga al primo comma, non è negato alla CCP-ponte l’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI e sedi di negoziazione per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un’agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l’accesso a tali sistemi o infrastrutture o sedi di negoziazione. Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, la CCP-ponte può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e altre infrastrutture e sedi di negoziazione per il periodo indicato dall’autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi. 13.   Gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti o i clienti della CCP in risoluzione e altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti alla CCP-ponte non avanzano alcuna diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti alla CCP-ponte né alcun diritto nei confronti del consiglio o dell’alta dirigenza di questa. 14.   La CCP-ponte non ha obblighi né responsabilità verso gli azionisti o creditori della CCP in risoluzione, nei confronti dei quali il consiglio o l’alta dirigenza della CCP-ponte non ha alcuna responsabilità per gli atti od omissioni compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione consegua da negligenza grave o colpa grave a norma del diritto nazionale applicabile.
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