Art. 44
Meccanismi di finanziamento alternativi
In vigore dal 16 dic 2020
Meccanismi di finanziamento alternativi
Se necessario per soddisfare esigenze temporanee di liquidità ai fini di un’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione, l’autorità di risoluzione può stipulare contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario, anche in provenienza dalle risorse prefinanziate disponibili nei fondi di garanzia in caso di inadempimento non esauriti della CCP in risoluzione.
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