Art. 43
CCP-ponte: obblighi procedurali
In vigore dal 16 dic 2020
CCP-ponte: obblighi procedurali
1. La CCP-ponte adempie a tutti gli obblighi seguenti:
a)
ottenere l’approvazione dell’autorità di risoluzione per quanto riguarda:
i)
l’atto costitutivo;
ii)
i componenti del consiglio, se non nominati direttamente dall’autorità di risoluzione;
iii)
le competenze e la remunerazione dei componenti del consiglio, se non stabilite dall’autorità di risoluzione; e
iv)
la strategia e il profilo di rischio; e
b)
rilevare le autorizzazioni della CCP in risoluzione a prestare i servizi o svolgere le attività derivanti dalla cessione di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.
In deroga al primo comma, lettera b), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, la CCP-ponte può essere autorizzata anche se all’inizio del suo funzionamento per un breve periodo non ottempera al regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, l’autorità di risoluzione presenta una richiesta di autorizzazione all’autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità competente indica il periodo per il quale la CCP-ponte è esonerata dall’obbligo di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. La durata di tale periodo non supera 12 mesi. Durante tale periodo la CCP-ponte è considerata una CCP qualificata come definita all’, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento.
Nonostante il periodo di cui al secondo comma, nel caso di requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la deroga può essere solamente per un periodo di massimo tre mesi. Tale deroga può essere prorogata per uno o due periodi supplementari di massimo tre mesi, se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
2. Fatte salve le limitazioni imposte dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di concorrenza, la direzione gestisce la CCP-ponte con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP-ponte e di vendere a uno o più acquirenti del settore privato la CCP-ponte stessa o una o più delle sue attività, diritti, obblighi o passività. La vendita è effettuata quando il mercato presenta condizioni adeguate ed entro il periodo previsto al paragrafo 5 e, se applicabile, al paragrafo 6.
3. L’autorità di risoluzione decide che la CCP-ponte non è più tale ai sensi dell’, paragrafo 2, in una delle situazioni seguenti:
a)
sono conseguiti gli obiettivi della risoluzione;
b)
la CCP-ponte si fonde con un altro soggetto;
c)
la CCP-ponte cessa di soddisfare i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2;
d)
la CCP-ponte oppure la totalità o quasi totalità delle sue attività, diritti, obblighi o passività sono vendute a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo;
e)
il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo o, se del caso, al paragrafo 6 del presente articolo giunge a scadenza;
f)
i contratti compensati dalla CCP-ponte sono regolati, scadono o sono chiusi per close-out e sono quindi totalmente assolti i relativi diritti e obblighi della CCP.
4. Prima di vendere la CCP-ponte o le relative attività, diritti, obblighi o passività, l’autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità degli elementi destinati alla vendita, ne assicura una commercializzazione aperta e trasparente e provvede alla correttezza delle informazioni fornite al riguardo.
L’autorità di risoluzione effettua la vendita ai sensi del primo comma a condizioni di mercato e non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti.
5. L’autorità di risoluzione cessa l’operatività della CCP-ponte due anni dopo la data in cui è stata effettuata l’ultima cessione dalla CCP in risoluzione.
L’autorità di risoluzione che cessa l’operatività della CCP-ponte chiede all’autorità competente di revocarle l’autorizzazione.
6. L’autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se la proroga è necessaria per conseguire gli esiti di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).
La decisione di prorogare il termine previsto al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione della CCP-ponte in relazione alle condizioni di mercato correnti e prospettiche.
7. In caso di cessazione delle sue operazioni nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera d) o e), la CCP-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, i proventi generati dalla cessazione della CCP-ponte sono corrisposti ai suoi soci.
Se la CCP-ponte è usata per la cessione di attività e passività di più CCP in risoluzione, i proventi di cui al secondo comma sono assegnati in funzione delle attività e passività cedute da ciascuna CCP in risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-43