Art. 71
Decisione dell’autorità di risoluzione
In vigore dal 16 dic 2020
Decisione dell’autorità di risoluzione
1. Ricevuta dall’autorità competente la notificazione a norma dell’, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione decide se è necessaria un’azione di risoluzione.
2. La decisione che stabilisce se adottare o no un’azione di risoluzione nei confronti della CCP riporta gli elementi seguenti:
a)
la valutazione dell’autorità di risoluzione in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione relativamente alla CCP; e
b)
le azioni che l’autorità di risoluzione intende avviare, compresa la decisione di chiedere la liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile.
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