Art. 68
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite
In vigore dal 16 dic 2020
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite
Con riferimento ai contratti di finanza strutturata, comprese le obbligazioni garantite, l’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini:
a)
la cessione di alcuni soltanto dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte;
b)
la modifica o l’estinzione, mediante l’esercizio dei poteri accessori, dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte.
Ai fini del primo comma sono contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell’aggregato di copertura e che a norma del diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o soggetto designato.
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