Art. 66

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting

In vigore dal 16 dic 2020
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting L’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione diverso dallo strumento di allocazione delle posizioni di cui all’ non determini il trasferimento, dalla CCP in risoluzione alle altre parti del contratto o accordo, di soltanto una parte dei diritti e delle passività ricompresi in un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, in un accordo di compensazione o in un accordo di netting ovvero la modifica o l’estinzione dei diritti e delle passività nel quadro di detto contratto o accordo mediante l’esercizio dei poteri accessori. Rientra fra i contratti o accordi di cui al primo comma qualsiasi contratto o accordo sulla cui base le parti possono sottoporre detti diritti e passività a compensazione o a netting.
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