Art. 65

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

In vigore dal 16 dic 2020
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali Le tutele previste agli si applicano nei casi seguenti: a) quando l’autorità di risoluzione cede solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione a un altro soggetto oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da una CCP-ponte a un acquirente; e b) quando l’autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all’, paragrafo 1, lettera g).
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