Art. 65 · Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Art. 65

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

In vigore dal 16 dic 2020
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali Le tutele previste agli si applicano nei casi seguenti: a) quando l’autorità di risoluzione cede solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione a un altro soggetto oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da una CCP-ponte a un acquirente; e b) quando l’autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all’, paragrafo 1, lettera g).
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