Art. 65
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
In vigore dal 16 dic 2020
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
Le tutele previste agli si applicano nei casi seguenti:
a)
quando l’autorità di risoluzione cede solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione a un altro soggetto oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da una CCP-ponte a un acquirente; e
b)
quando l’autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all’, paragrafo 1, lettera g).
Storico versioni
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