Art. 3
Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti
In vigore dal 16 dic 2020
Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento.
Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.
2. Le autorità di risoluzione dispongono delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che permettono loro di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i loro poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
3. Se un’autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è deputata allo svolgimento di altre funzioni, sono in vigore disposizioni strutturali adeguate per evitare conflitti di interessi tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre. In particolare sono adottate disposizioni, tra cui la separazione del personale, delle linee di responsabilità e dei processi decisionali dell’autorità di risoluzione, per garantire un’effettiva indipendenza operativa da qualsiasi compito che l’autorità di risoluzione possa svolgere a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 in quanto autorità competente della CCP e dai compiti che l’autorità di risoluzione può svolgere in qualità di autorità competente dei partecipanti diretti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012.
4. I requisiti di cui al paragrafo 3 non impediscono che le linee di responsabilità convergano al livello più elevato di un’organizzazione che comprende diverse funzioni o autorità, o che il personale possa, in condizioni predefinite, essere ripartito tra le altre funzioni affidate all’autorità di risoluzione per far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente elevato, ovvero che l’autorità di risoluzione possa avvalersi delle competenze del personale comune.
5. Le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e risoluzione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento, e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità, collaborano strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano soggetti separati che nel caso in cui le funzioni siano svolte dallo stesso soggetto.
6. Le autorità di risoluzione adottano e rendono pubbliche le norme interne in essere per assicurare l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 3, comprese le norme che regolano il segreto d’ufficio e gli scambi d’informazioni fra le diverse aree funzionali.
7. Gli Stati membri in cui non sono stabilite CCP possono derogare ai requisiti di cui al paragrafo 3, tranne per quanto riguarda le disposizioni intese a evitare conflitti di interesse.
8. Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell’esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.
9. Nello Stato membro in cui l’autorità di risoluzione è diversa dal ministero competente, l’autorità di risoluzione informa senza indebito ritardo il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio.
10. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.
11. Se uno Stato membro designa più di un’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1, la notificazione prevista al paragrafo 10 indica:
a)
i motivi della designazione multipla;
b)
la ripartizione dei compiti e delle competenze fra le diverse autorità;
c)
il modo in cui è assicurato il coordinamento tra le autorità; e
d)
l’autorità di risoluzione designata autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.
12. L’AESFEM pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 10.
Storico versioni
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