Art. 69 · Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

Art. 69

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

In vigore dal 16 dic 2020
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento 1.   L’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità: a) dispone la cessione a un altro soggetto solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione; b) elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituisce come parte un’acquirente o la CCP-ponte. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di risoluzione provvede affinché l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini: a) la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell’ della direttiva 98/26/CE; b) un pregiudizio all’opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli della direttiva 98/26/CE; c) un pregiudizio all’impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall’ della direttiva 98/26/CE; d) un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall’ della direttiva 98/26/CE.
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