Art. 67 · Tutela degli accordi di garanzia

Art. 67

Tutela degli accordi di garanzia

In vigore dal 16 dic 2020
Tutela degli accordi di garanzia Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, l’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini: a) la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia; b) la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia; c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita; d) la modifica o lo scioglimento dell’accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.
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