Art. 51

Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi

In vigore dal 16 dic 2020
Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi 1.   L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP in risoluzione, ad altro componente appartenente allo stesso gruppo o a qualsiasi partecipante diretto della CCP, di fornire all’acquirente o alla CCP-ponte i servizi e i mezzi necessari per esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta. Il primo comma si applica anche se la componente del gruppo cui appartiene la CCP o il partecipante diretto della CCP è sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza o è a sua volta in risoluzione. 2.   L’autorità di risoluzione può dare esecuzione agli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 dall’autorità di risoluzione di un altro Stato membro nei casi in cui i poteri in questione sono esercitati nei confronti di una componente dello stesso gruppo di appartenenza della CCP in risoluzione o in relazione a un partecipante diretto della CCP. 3.   I servizi e i mezzi previsti al paragrafo 1 escludono qualsiasi forma di sostegno finanziario. 4.   I servizi e i mezzi di cui al paragrafo 1 sono forniti: a) alle stesse condizioni di mercato applicate immediatamente prima dell’avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con la CCP qualora sussista un accordo al fine di fornire tali servizi e mezzi; o b) a eque condizioni di mercato in assenza di accordo al fine di fornire tali servizi e mezzi o dopo la scadenza dello stesso.
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