Art. 53
Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi e strumenti di proprietà di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi
In vigore dal 16 dic 2020
Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi e strumenti di proprietà di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi
1. Quando l’azione di risoluzione verte su attività o contratti di un soggetto ubicato in un paese terzo o su strumenti di proprietà, diritti, obblighi o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione può disporre che:
a)
la CCP in risoluzione e il cessionario delle attività, contratti, strumenti di proprietà, diritti, obblighi o passività svolga tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti;
b)
la CCP in risoluzione trattenga gli strumenti di proprietà, attività o diritti ovvero assolva le passività o gli obblighi per conto del cessionario fintantoché la misura non sia divenuta efficace;
c)
le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal cessionario per l’esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate con una delle modalità previste all’, paragrafo 10.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di risoluzione ordina alla CCP d’inserire nei contratti o altri accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori degli strumenti di proprietà ovvero dei titoli di debiti ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola con cui accettano di essere vincolati dalle azioni su tali attività, contratti, diritti, obblighi o passività assunte dall’autorità di risoluzione, compresa l’applicazione degli .
L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di garantire l’inserimento di una tale disposizione nei suoi contratti e altri accordi con i detentori di altre passività ubicati in un paese terzo o di altre passività disciplinate dalla legislazione di un paese terzo. L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di fornirle un parere legale motivato, redatto da un consulente giuridico indipendente, che confermi l’applicabilità e l’efficacia giuridiche di tali disposizioni.
3. Se non produce effetti, l’azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 è nulla in relazione agli strumenti di proprietà, attività, diritti, obblighi o passività in questione.
Storico versioni
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