Art. 52
Potere di dare esecuzione alle misure di prevenzione della crisi o alle azioni di risoluzione disposte da altri Stati membri
In vigore dal 16 dic 2020
Potere di dare esecuzione alle misure di prevenzione della crisi o alle azioni di risoluzione disposte da altri Stati membri
1. Se gli strumenti di proprietà, le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione sono ubicate in uno Stato membro, ovvero sono disciplinati dalla legge di uno Stato membro, che non è quello dell’autorità di risoluzione, la cessione o l’azione di risoluzione relativa a tali strumenti di proprietà, attività, diritti, all’obblighi o passività ha effetto in conformità del diritto di tale altro Stato membro.
2. L’autorità di risoluzione dello Stato membro riceve dalle autorità degli altri Stati membri interessati tutta l’assistenza necessaria affinché gli strumenti di proprietà, le attività, i diritti, gli obblighi o le passività siano ceduti all’acquirente o alla CCP-ponte o affinché qualsiasi altra azione di risoluzione diventi efficace in conformità del diritto nazionale applicabile.
3. L’azionista, il creditore o il terzo interessato dalla cessione degli strumenti di proprietà, attività, diritti, obblighi o passività di cui al paragrafo 1 non ha diritto di impedirla, contestarla o annullarla a norma della legislazione dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o che disciplina la cessione degli strumenti di proprietà, delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività.
4. Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro applica gli strumenti di risoluzione previsti agli articoli da 28 a 32 e i contratti, passività, strumenti di proprietà o titoli di debito della CCP in risoluzione includono titoli, contratti o passività disciplinati dal diritto di un altro Stato membro ovvero passività dovute a creditori ivi ubicati e contratti con partecipanti diretti e, se del caso, relativi clienti ivi ubicati, l’autorità pertinente dell’altro Stato membro provvede alla realizzazione degli interventi derivanti dall’applicazione di detti strumenti di risoluzione.
Ai fini del primo comma, gli azionisti, i creditori e i partecipanti diretti e, se del caso, i relativi clienti interessati da detti strumenti di risoluzione hanno diritto di contestare la riduzione del capitale o dell’importo esigibile del titolo o della passività e la relativa conversione o ristrutturazione, a seconda dei casi, solamente in forza della legislazione dello Stato membro dell’autorità di risoluzione.
5. I diritti e le salvaguardie seguenti sono stabiliti in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:
a)
diritto dell’azionista, del creditore e del terzo di impugnare a norma dell’ la cessione degli strumenti di partecipazione, attività, diritti, obblighi o passività di cui al paragrafo 1;
b)
diritto del creditore interessato di impugnare a norma dell’ la riduzione del capitale o dell’importo esigibile del titolo, della passività o del contratto di cui al paragrafo 4 ovvero la relativa conversione o ristrutturazione; e
c)
salvaguardie in caso di cessione parziale, di cui al capo V, in relazione alle attività, diritti, obblighi o passività di cui al paragrafo 1.
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