Art. 62

Salvaguardia per azionisti, partecipanti diretti e altri creditori

In vigore dal 16 dic 2020
Salvaguardia per azionisti, partecipanti diretti e altri creditori L’azionista, partecipante diretto o altro creditore che, dalla valutazione effettuata a norma dell’, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e la CCP fosse stata invece liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP, ha diritto al pagamento della differenza.
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