Art. 62
Salvaguardia per azionisti, partecipanti diretti e altri creditori
In vigore dal 16 dic 2020
Salvaguardia per azionisti, partecipanti diretti e altri creditori
L’azionista, partecipante diretto o altro creditore che, dalla valutazione effettuata a norma dell’, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e la CCP fosse stata invece liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP, ha diritto al pagamento della differenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-62