Art. 58

Potere di controllo sulla CCP

In vigore dal 16 dic 2020
Potere di controllo sulla CCP 1.   L’autorità di risoluzione può esercitare il controllo sulla CCP in risoluzione al fine di: a) gestirne le attività e i servizi esercitando i poteri spettanti ai soci e al consiglio; b) consultare il comitato dei rischi; c) gestirne e liquidarne le attività e i beni. Il controllo previsto al primo comma del presente paragrafo può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da un amministratore straordinario da questa nominato in conformità dell’, paragrafo 1. 2.   L’autorità di risoluzione che esercita il controllo sulla CCP non è assimilabile alla figura dell’amministratore ombra o amministratore di fatto a norma del diritto nazionale.
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Potere di controllo sulla CCP (Art. 58 Regolamento (UE) 2021/23) — Testo vigente | Portale Normativo