Art. 60 · Principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

Art. 60

Principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

In vigore dal 16 dic 2020
Principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato In caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, l’autorità di risoluzione assicura che nessun azionista, partecipante diretto e altro creditore subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell’, paragrafo 1, e la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP.
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