Art. 73

Criteri per la concessione dello status di indenne da malattia a compartimenti che detengono animali di acquacoltura

In vigore dal 17 dic 2019
Criteri per la concessione dello status di indenne da malattia a compartimenti che detengono animali di acquacoltura 1.   Lo status di indenne da malattia può essere concesso a un compartimento che detiene animali di acquacoltura solo se sono soddisfatti i seguenti criteri generali e specifici: a) criteri generali: i) l’ambito di applicazione territoriale è conforme all’, paragrafo 2, lettera c); ii) la sorveglianza della malattia rispetta le prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, e agli e da 6 a 9; iii) gli operatori osservano gli obblighi in materia di misure di biosicurezza di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429; iv) è assicurata la conformità alle misure di controllo delle malattie pertinenti per la malattia in caso di sospetto o conferma; v) gli stabilimenti che compongono il compartimento sono riconosciuti; vi) è stata assicurata la tracciabilità degli animali della popolazione animale interessata; vii) quando sono stati spostati, gli animali della popolazione animale interessata o i loro prodotti rispettavano le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione o l’ingresso nell’Unione di tali animali e dei loro prodotti; b) criteri specifici per la concessione dello status di indenne da malattia sulla base delle disposizioni degli articoli da 74 a 77. 2.   Lo status di indenne da malattia di cui al paragrafo 1 può essere concesso: a) ai compartimenti indipendenti dallo stato sanitario delle acque naturali circostanti; e b) ai compartimenti che sono dipendenti dallo stato sanitario delle acque naturali circostanti ma in cui esistono condizioni che creano un’effettiva separazione specifica per la malattia tra il compartimento e le altre popolazioni di animali acquatici che potrebbero essere infette. 3.   Nel caso dei compartimenti dipendenti di cui al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente: a) valuta almeno i seguenti fattori epidemiologici: i) l’ubicazione geografica di ciascuno stabilimento del compartimento e la natura delle risorse idriche; ii) lo stato sanitario degli altri stabilimenti di acquacoltura nel sistema idrico; iii) l’ubicazione degli stabilimenti di cui al punto ii) e la loro distanza dal compartimento dipendente; iv) il volume di produzione degli stabilimenti di cui al punto ii), come pure il loro metodo di produzione e la provenienza dei loro animali; v) la presenza e l’abbondanza di animali acquatici selvatici delle pertinenti specie elencate nel sistema idrico e il loro stato sanitario; vi) informazioni riguardanti la natura stanziale o migratoria delle specie di cui al punto v); vii) la possibilità che gli animali acquatici selvatici di cui al punto v) entrino nel compartimento; viii) le misure generali di biosicurezza nel compartimento; ix) le condizioni idrologiche generali del sistema idrico; b) classifica come ad alto rischio tutti gli stabilimenti del compartimento, conformemente all’allegato VI, parte I, capitolo 1; c) impone tutte le misure ritenute necessarie per prevenire l’introduzione della malattia. 4.   Quando è presentata alla Commissione una dichiarazione di indennità da malattia per un compartimento dipendente conformemente all’, l’autorità competente fornisce la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera a), e informazioni su qualsiasi misura adottata per prevenire l’introduzione della malattia nel compartimento. L’autorità competente comunica senza indugio alla Commissione qualsiasi successivo mutamento dei fattori epidemiologici di cui al paragrafo 3, lettera a), e le misure adottate per mitigarne l’impatto.
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Criteri per la concessione dello status di indenne da malattia a compartimenti che detengono animali di acquacoltura (Art. 73 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo