Art. 74
Status di indenne da malattia basato sull’assenza delle specie elencate
In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato sull’assenza delle specie elencate
1. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali di acquacoltura sulla base dell’assenza delle specie elencate per tale malattia sono i seguenti:
a)
i criteri generali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), sono stati soddisfatti per un periodo di ammissibilità di almeno cinque anni e la malattia non è stata rilevata; e
b)
le specie elencate pertinenti per la malattia in questione sono assenti nelle popolazioni di animali detenuti e selvatici.
2. Lo Stato membro fornisce prove documentali per comprovare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1. Le prove documentali dimostrano la sostenibilità dello status di indenne da malattia tenendo conto di quanto segue:
a)
la probabilità che animali delle specie elencate siano presenti nel compartimento è stata valutata ed è risultata trascurabile; e
b)
la probabilità che animali delle specie elencate siano introdotti nel compartimento è risultata trascurabile.
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