Art. 75
Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno
In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno
1. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali di acquacoltura sulla base dell’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno sono i seguenti:
a)
i criteri generali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), sono stati soddisfatti per un periodo di ammissibilità di almeno cinque anni e la malattia non è stata rilevata;
b)
la malattia non è mai stata segnalata o, se lo è stata, è stato dimostrato che l’agente patogeno non è sopravvissuto;
c)
almeno un parametro ambientale critico ha raggiunto un valore non compatibile con la sopravvivenza dell’agente patogeno;
d)
l’agente patogeno è esposto a tale parametro critico per un periodo di tempo sufficiente a distruggerlo.
2. Lo Stato membro fornisce i seguenti elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1:
a)
per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), prove documentali;
b)
per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), dati scientifici.
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