Art. 75

Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno

In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno 1.   I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali di acquacoltura sulla base dell’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno sono i seguenti: a) i criteri generali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), sono stati soddisfatti per un periodo di ammissibilità di almeno cinque anni e la malattia non è stata rilevata; b) la malattia non è mai stata segnalata o, se lo è stata, è stato dimostrato che l’agente patogeno non è sopravvissuto; c) almeno un parametro ambientale critico ha raggiunto un valore non compatibile con la sopravvivenza dell’agente patogeno; d) l’agente patogeno è esposto a tale parametro critico per un periodo di tempo sufficiente a distruggerlo. 2.   Lo Stato membro fornisce i seguenti elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1: a) per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), prove documentali; b) per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), dati scientifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno (Art. 75 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo