Art. 76
Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza
1. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali di acquacoltura sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza sono i seguenti:
a)
la malattia non è mai stata segnalata nel compartimento o è stata eradicata nel compartimento e non segnalata per almeno 25 anni;
b)
la malattia è stata segnalata negli ultimi 25 anni, è stata eradicata nel compartimento e sono rispettate le prescrizioni specifiche per malattia di cui all’.
2. Lo Stato membro che desideri ottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia per il compartimento sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), ha attuato le seguenti misure per un periodo di ammissibilità di almeno 10 anni:
a)
sorveglianza delle malattie degli animali detenuti delle specie elencate;
b)
prevenzione per controllare l’introduzione dell’agente patogeno;
c)
divieto di vaccinazione contro la malattia, a meno che tale vaccinazione non sia conforme alle prescrizioni specifiche per malattia di cui all’;
d)
sorveglianza delle malattie comprovante il fatto che la malattia non è notoriamente presente negli animali selvatici delle specie elencate nel compartimento.
3. I criteri di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente:
a)
in un nuovo Stato membro, durante un periodo massimo di due anni dalla data di adesione all’Unione; oppure
b)
per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, che classificano per la prima volta la malattia in questione come malattia di categoria B o di categoria C.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), la concessione dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza non si applica alle seguenti malattie:
a)
SEV;
b)
NEI;
c)
infezione da ISAV con delezione a livello di HPR;
d)
infezione da Bonamia ostreae;
e)
infezione da Marteilia refringens.
Storico versioni
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