Art. 83

Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione per determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici

In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione per determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici 1.   In deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia da parte della Commissione, di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici di zone o compartimenti, quando tali zone o compartimenti rappresentano meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e il bacino idrografico che alimenta la zona o il compartimento non è condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, il riconoscimento è ottenuto conformemente alla seguente procedura: a) uno Stato membro rilascia una dichiarazione provvisoria di indennità per la zona o il compartimento che rispetta le prescrizioni per lo status di indenne da malattia di cui al presente regolamento; b) tale dichiarazione provvisoria è pubblicata in formato elettronico dallo Stato membro e la Commissione e gli Stati membri sono informati della pubblicazione; c) 60 giorni dopo la pubblicazione, la dichiarazione provvisoria prende effetto e la zona o il compartimento di cui al presente paragrafo consegue lo status di indenne da malattia. 2.   Entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione o gli Stati membri possono chiedere chiarimenti o informazioni supplementari in relazione agli elementi di prova forniti dallo Stato membro che rilascia la dichiarazione provvisoria. 3.   Quando almeno uno Stato membro o la Commissione hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), evidenziando problematiche relative agli elementi di prova a sostegno della dichiarazione, la Commissione, lo Stato membro che ha rilasciato la dichiarazione e, se del caso, lo Stato membro che ha chiesto chiarimenti o informazioni supplementari esaminano insieme gli elementi di prova presentati al fine di risolvere tali problematiche. In tali casi il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), è automaticamente prorogato di 60 giorni a decorrere dalla data in cui sono state evidenziate le prime problematiche. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato. 4.   Qualora la procedura di cui al paragrafo 3 non dia esito positivo, si applicano le disposizioni di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.
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Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione per determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici (Art. 83 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo