Art. 82
Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia
In vigore dal 17 dic 2019
Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia
1. Se la malattia è stata confermata e non sono pertanto soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o una zona o un compartimento dello stesso, l’autorità competente:
a)
applica senza indugio le pertinenti misure di controllo delle malattie;
b)
effettua la sorveglianza specifica per valutare la portata del focolaio;
c)
dispone le necessarie misure di riduzione dei rischi.
2. Se la malattia non è stata confermata, ma vi è stata una violazione di una delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona o un compartimento dello stesso, l’autorità competente adotta le opportune misure correttive e valuta il rischio che la situazione sanitaria sia mutata.
3. Ove necessario l’autorità competente, come misura transitoria, può sospendere lo status di indenne da malattia dello Stato membro o di una zona o un compartimento dello stesso, in alternativa al ritiro dello status di indenne da malattia da parte della Commissione. Durante tale sospensione l’autorità competente:
a)
adotta tutte le necessarie misure di prevenzione, sorveglianza e controllo per gestire la situazione;
b)
informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate; e
c)
informa periodicamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’evoluzione della situazione e alla sua posizione per quanto riguarda il ripristino dello status di indenne da malattia, la proroga della sua sospensione o il suo ritiro da parte della Commissione.
4. Fatta salva la conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente può ripristinare lo status di indenne da malattia dello Stato membro o della zona o del compartimento dello stesso revocando la sospensione.
Storico versioni
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