Art. 80
Disposizioni speciali per i compartimenti che comprendono singoli stabilimenti che avviano o riprendono attività di acquacoltura e il cui stato sanitario in relazione a una specifica malattia è indipendente dallo stato sanitario delle acque naturali circostanti
In vigore dal 17 dic 2019
Disposizioni speciali per i compartimenti che comprendono singoli stabilimenti che avviano o riprendono attività di acquacoltura e il cui stato sanitario in relazione a una specifica malattia è indipendente dallo stato sanitario delle acque naturali circostanti
1. Un nuovo stabilimento destinato ad avviare attività di acquacoltura è considerato indenne da malattia quando:
a)
è conforme all’, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 5; e
b)
avvia attività di acquacoltura con animali di acquacoltura provenienti da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenne da malattia.
2. Uno stabilimento che riprende le attività di acquacoltura dopo un’interruzione ed è conforme al paragrafo 1 è considerato indenne da malattia senza la sorveglianza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), a condizione che:
a)
gli antecedenti sanitari dello stabilimento siano noti all’autorità competente e non vi sia stata conferma nello stabilimento di una malattia di categoria B o di categoria C;
b)
lo stabilimento sia pulito, disinfettato e sottoposto a fermo, se necessario, prima del ripopolamento.
3. Uno stabilimento che riprenda le attività dopo la conferma di una malattia di categoria B o di categoria C è considerato indenne da malattia per quanto riguarda la malattia confermata, a condizione che:
a)
un campione rappresentativo degli animali, provenienti da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenne da malattia, che sono stati usati per ripopolare lo stabilimento dopo la pulizia, la disinfezione e il fermo sia sottoposto a prove per la ricerca della malattia in questione non prima di tre mesi e non dopo 12 mesi dall’esposizione a condizioni che favoriscono la manifestazione clinica della malattia, compresa la temperatura dell’acqua;
b)
siano utilizzati il campionamento e le prove diagnostiche di cui al pertinente capitolo dell’allegato VI, parte II, e i campioni siano prelevati da un numero di animali tale da garantire l’individuazione della malattia in questione con una confidenza del 95 % se la prevalenza attesa è del 2 %;
c)
i risultati delle prove di cui alla lettera b) siano negativi.
Storico versioni
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