Art. 84

Disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia già riconosciuti

In vigore dal 17 dic 2019
Disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia già riconosciuti 1.   Si considera che gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia prima della data di applicazione del presente regolamento abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente al presente regolamento per i seguenti status: a) indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis: i) nelle popolazioni di bovini, quando lo status di indenne da brucellosi è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE; ii) nelle popolazioni di ovini e caprini, quando lo status di indenne da brucellosi (indenne da B. melitensis) è stato concesso conformemente alla direttiva 91/68/CEE; b) indenne da infezione da MTBC, quando lo status di indenne da tubercolosi è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE; c) indenne da LEB, quando lo status di indenne da LEB è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE; d) indenne da IBR/IPV, quando lo status di indenne da IBR è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE; e) indenne da infezione da ADV, quando lo status di indenne dalla malattia di Aujeszky è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE; f) indenne da infestazione da Varroa spp., quando lo status di indenne da varroasi è stato concesso conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio (24); g) indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione quando lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle è stato concesso conformemente alla direttiva 2009/158/CE; h) indenne da SEV, quando lo status di indenne da SEV è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio (25); i) indenne da NEI, quando lo status di indenne da NEI è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; j) indenne da infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, quando lo status di indenne da ISAV con delezione a livello di HPR è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; k) indenne da infezione da Bonamia ostreae, quando lo status di indenne da infezione da Bonamia ostreae è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; l) indenne da infezione da Marteilia refringens, quando lo status di indenne da infezione da Marteilia refringens è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; m) indenne da infezione da WSSV, quando lo status di indenne dalla malattia dei punti bianchi è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE. 2.   Si considera che i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia prima della data di applicazione del presente regolamento abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente al presente regolamento per i seguenti status: a) indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità, quando il compartimento è stato autorizzato in relazione all’influenza aviaria conformemente al regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione (26); b) indenne da SEV, quando lo status di indenne da SEV è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; c) indenne da NEI, quando lo status di indenne da NEI è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; d) indenne da infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, quando lo status di indenne da ISAV con delezione a livello di HPR è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; e) indenne da infezione da Bonamia ostreae, quando lo status di indenne da infezione da Bonamia ostreae è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; f) indenne da infezione da Marteilia refringens, quando lo status di indenne da infezione da Marteilia refringens è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE; g) indenne da infezione da WSSV, quando lo status di indenne dalla malattia dei punti bianchi è stato concesso conformemente alla direttiva 2006/88/CE. 3.   Gli Stati membri che si considera abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente al paragrafo 1 o 2 provvedono affinché le condizioni per il mantenimento di tale status siano conformi a quelle di cui al presente regolamento.
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Disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia già riconosciuti (Art. 84 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo