Art. 81
Criteri specifici in materia di misure di sorveglianza e biosicurezza per il mantenimento dello status di indenne da malattia
In vigore dal 17 dic 2019
Criteri specifici in materia di misure di sorveglianza e biosicurezza per il mantenimento dello status di indenne da malattia
1. Gli Stati membri o le zone o i compartimenti degli stessi possono mantenere lo status di indenne da malattia soltanto se, oltre a soddisfare i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/429, assicurano:
a)
l’esecuzione di attività di sorveglianza sufficienti a consentire l’individuazione precoce della malattia e la dimostrazione dello status di indenne da malattia;
b)
la conformità alle misure di biosicurezza disposte dall’autorità competente sulla base dei rischi individuati per prevenire l’introduzione della malattia;
c)
la conformità alle norme operative di cui all’, lettera a), punti v), vi) e vii), o all’, paragrafo 1, lettera a), punti v), vi) e vii).
2. Nel caso degli animali acquatici, uno Stato membro, quando è dichiarato indenne da una o più malattie elencate, può interrompere la sorveglianza mirata di cui al paragrafo 3, lettere da k) a q), e mantenere lo status di indenne da malattia, a condizione che sia stato valutato il rischio di introduzione della malattia in questione e sussistano condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione.
Nelle zone o nei compartimenti indenni da malattia negli Stati membri che non sono dichiarati indenni da malattia, o in tutti i casi in cui non sussistono condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione, la sorveglianza mirata prosegue come indicato al paragrafo 3, lettere da k) a q).
3. Le prescrizioni specifiche per malattia per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di biosicurezza sono stabilite:
a)
nell’allegato IV, parte I, capitolo 3, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti o nell’allegato IV, parte I, capitolo 4, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;
b)
nell’allegato IV, parte II, capitolo 2, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da MTBC;
c)
nell’allegato IV, parte III, capitolo 2, sezione 2, per lo status di indenne da LEB;
d)
nell’allegato IV, parte IV, capitolo 2, sezione 2, per lo status di indenne da IBR/IPV;
e)
nell’allegato IV, parte V, capitolo 2, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da ADV;
f)
nell’allegato IV, parte VI, capitolo 2, sezione 2, per lo status di indenne da BVD;
g)
nell’allegato V, parte I, capitolo 2, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da RABV;
h)
nell’allegato V, parte II, capitolo 4, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da BTV;
i)
nell’allegato V, parte III, sezione 2, per lo status di indenne da infestazione da Varroa spp.;
j)
nell’allegato V, parte IV, sezione 2, per lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione;
k)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 4, per lo status di indenne da SEV;
l)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 4, per lo status di indenne da NEI;
m)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 2, sezione 4, per lo status di indenne da infezione da ISAV con delezione a livello di HPR;
n)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 3, sezione 4, per lo status di indenne da infezione da Marteilia refringens;
o)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 4, sezione 4, per lo status di indenne da infezione da Bonamia exitiosa;
p)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 5, sezione 4, per lo status di indenne da infezione da Bonamia ostreae;
q)
nell’allegato VI, parte II, capitolo 6, sezione 4, per lo status di indenne da infezione da WSSV.
Storico versioni
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