Art. 36

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma dell’infezione da RABV

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di conferma dell’infezione da RABV Quando l’infezione da RABV è confermata, l’autorità competente adotta misure per prevenire l’ulteriore trasmissione della malattia agli animali e agli esseri umani; a tal fine: a) conduce un’indagine epidemiologica, che comprende l’identificazione del ceppo di RABV interessato, per individuare la probabile fonte dell’infezione e le connessioni epidemiologiche; b) a meno che non ritenga necessarie ulteriori indagini, esclude un’infezione da RABV negli animali interessati da una connessione epidemiologica se: i) è trascorso un periodo minimo di tre mesi dal verificarsi della connessione epidemiologica con il caso confermato; e ii) non sono stati rilevati segni clinici in tali animali; c) se lo ritiene necessario, adotta una o più misure di cui agli ; d) provvede affinché le carcasse dei casi confermati di animali selvatici infetti siano smaltite o trasformate conformemente alle disposizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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Misure di controllo delle malattie in caso di conferma dell’infezione da RABV (Art. 36 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo