Art. 35

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di infezione da RABV

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di infezione da RABV In caso di sospetto di infezione da RABV, l’autorità competente: a) conduce ulteriori indagini intese a confermare o a escludere la presenza della malattia; b) dispone le pertinenti restrizioni dei movimenti oppure l’abbattimento dei casi sospetti al fine di proteggere gli esseri umani e gli animali dal rischio di infezione in attesa dei risultati delle indagini; c) dispone ogni misura giustificata di riduzione dei rischi per limitare il rischio di un’ulteriore trasmissione del RABV agli esseri umani o agli animali.
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Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di infezione da RABV (Art. 35 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo