Art. 33

Popolazione animale interessata per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV

In vigore dal 17 dic 2019
Popolazione animale interessata per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV 1.   L’autorità competente applica il programma di eradicazione dell’infezione da RABV alla seguente popolazione animale interessata: animali detenuti e selvatici di specie delle famiglie Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae e Camelidae. 2.   L’autorità competente concentra le misure del programma di eradicazione principalmente sulle volpi selvatiche, che costituiscono il principale serbatoio del RABV. 3.   L’autorità competente sottopone popolazioni animali interessate diverse dalle volpi selvatiche alle misure del programma di eradicazione quando ritiene che tali animali comportino un rischio significativo. 4.   L’autorità competente può includere animali selvatici delle specie dell’ordine Chiroptera nella popolazione animale interessata pertinente per la sorveglianza di cui all’.
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Popolazione animale interessata per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV (Art. 33 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo