Art. 4

Popolazione animale interessata

In vigore dal 17 dic 2019
Popolazione animale interessata 1.   L’autorità competente precisa la pertinente popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all’ per ciascuna malattia elencata e, se del caso, per ciascuna malattia emergente e include: a) gli animali detenuti delle specie elencate; b) gli animali selvatici delle specie elencate se: i) sono oggetto di un programma di sorveglianza dell’Unione, di un programma obbligatorio o facoltativo di eradicazione o della sorveglianza necessaria per la concessione o il mantenimento dello status di indenne da malattia; ii) l’autorità competente ritiene che costituiscano un rischio che potrebbe compromettere lo stato sanitario di altre specie in uno Stato membro, una zona o un compartimento; oppure iii) la sorveglianza è necessaria per valutare le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione o i movimenti all’interno dell’Unione. 2.   Per garantire l’individuazione precoce di una malattia emergente in specie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente include nella popolazione animale interessata gli animali detenuti di specie non elencate ai fini della malattia elencata in questione, se si applicano i seguenti criteri: a) tali animali sono spostati in stabilimenti in un altro Stato membro, un’altra zona o un altro compartimento; e b) a causa del numero di animali o della frequenza dei movimenti, l’autorità competente ritiene che gli animali costituiscano un rischio che potrebbe compromettere lo stato sanitario di altri animali detenuti in un altro Stato membro, un’altra zona o un altro compartimento in caso di insorgenza di una malattia in tale specie.
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