Art. 5
Esclusione di determinati animali terrestri detenuti dalla popolazione animale interessata
In vigore dal 17 dic 2019
Esclusione di determinati animali terrestri detenuti dalla popolazione animale interessata
1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può limitare la popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di una malattia diversa da una malattia di categoria A alle categorie di animali detenuti delle specie elencate che sono oggetto, per tale malattia:
a)
di programmi di sorveglianza dell’Unione;
b)
di sorveglianza o di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione necessari per la concessione o il mantenimento dello status di indenne da malattia; oppure
c)
di prescrizioni in materia di sanità animale basate sulla sorveglianza per i movimenti all’interno dell’Unione o per l’ingresso nell’Unione.
2. Le categorie di animali detenuti di cui al paragrafo 1 possono essere basate sull’età o sul sesso degli animali, sulla loro ubicazione e sul tipo di produzione.
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