Art. 7
Contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali alla sorveglianza zoosanitaria
In vigore dal 17 dic 2019
Contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali alla sorveglianza zoosanitaria
1. L’autorità competente, se del caso, include nell’organizzazione della sorveglianza di cui all’ del presente regolamento gli esiti dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali di cui all’ del regolamento (UE) 2017/625. Tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali comprendono:
a)
le ispezioni ante mortem e post mortem;
b)
le ispezioni ai posti di controllo frontalieri;
c)
i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei mercati e nelle operazioni di raccolta;
d)
i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali durante il trasporto di animali vivi;
e)
ispezioni e campionamenti correlati alla sanità pubblica negli stabilimenti;
f)
qualsiasi altro controllo ufficiale durante il quale siano ispezionati o esaminati stabilimenti, animali o campioni.
2. Se sospetta la presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente nel contesto dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché tutte le pertinenti autorità siano informate. Ciò avviene:
a)
immediatamente nel caso di una malattia di categoria A o di una malattia emergente;
b)
senza indugio per altre malattie.
Storico versioni
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