Art. 7

Contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali alla sorveglianza zoosanitaria

In vigore dal 17 dic 2019
Contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali alla sorveglianza zoosanitaria 1.   L’autorità competente, se del caso, include nell’organizzazione della sorveglianza di cui all’ del presente regolamento gli esiti dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali di cui all’ del regolamento (UE) 2017/625. Tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali comprendono: a) le ispezioni ante mortem e post mortem; b) le ispezioni ai posti di controllo frontalieri; c) i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei mercati e nelle operazioni di raccolta; d) i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali durante il trasporto di animali vivi; e) ispezioni e campionamenti correlati alla sanità pubblica negli stabilimenti; f) qualsiasi altro controllo ufficiale durante il quale siano ispezionati o esaminati stabilimenti, animali o campioni. 2.   Se sospetta la presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente nel contesto dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché tutte le pertinenti autorità siano informate. Ciò avviene: a) immediatamente nel caso di una malattia di categoria A o di una malattia emergente; b) senza indugio per altre malattie.
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Contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali alla sorveglianza zoosanitaria (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo