Definizioni di caso
1. L’autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto di una malattia elencata o di una malattia emergente quando:
a)
gli esami clinici, post mortem o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni post mortem o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia;
b)
i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali; oppure
c)
è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.
2. L’autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso confermato di una malattia elencata o di una malattia emergente quando:
a)
in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali è stato isolato l’agente patogeno, ad eccezione dei ceppi vaccinali;
b)
in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell’agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure
c)
in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato ottenuto un risultato positivo, non derivante dalla vaccinazione, utilizzando un metodo diagnostico indiretto.
3. Le definizioni specifiche per malattia di caso sospetto e di caso confermato delle malattie elencate sono stabilite nell’allegato I per gli animali terrestri e nell’allegato VI, parte II, capitoli da 1 a 6, sezione 5, punto 3, per gli animali acquatici.
4. In assenza di definizioni specifiche per malattia a norma del paragrafo 3, i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano alle definizioni di caso sospetto e di caso confermato delle malattie elencate e, se del caso, delle malattie emergenti.
Storico versioni
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In sintesi
L'articolo indica le condizioni necessarie per definire un animale o un gruppo di animali come caso sospetto o confermato. Il caso è sospetto se vi sono segni clinici, lesioni, esami diagnostici indicativi o un legame epidemiologico con un caso confermato. Diventa invece confermato se l'agente patogeno viene isolato (esclusi i ceppi vaccinali) oppure se vengono individuati antigeni, acidi nucleici o risultati positivi a test indiretti in presenza di sintomi o connessioni epidemiologiche. Per alcune specifiche malattie si applicano definizioni dettagliate contenute negli allegati, mentre per tutte le altre valgono questi criteri generali.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce criteri oggettivi e uniformi per consentire all'autorità competente di identificare e classificare formalmente gli animali come casi sospetti o casi confermati di malattie elencate o emergenti.
A chi si applica
Si applica all'autorità competente incaricata della sorveglianza e della classificazione sanitaria degli animali terrestri e acquatici.
Esempio pratico
L'autorità competente riscontra lesioni post mortem e un esito di laboratorio che segnala la probabile presenza di un'infezione in un gruppo di bovini, classificandoli inizialmente come caso sospetto. Successivamente, dalle analisi di laboratorio viene isolato l'agente patogeno (non vaccinale) da un campione prelevato, portando alla classificazione definitiva come caso confermato.
Adempimenti e conseguenze
L'autorità competente deve classificare un animale o gruppo di animali come caso sospetto o confermato al verificarsi dei presupposti clinici, diagnostici o epidemiologici indicati.
Domande frequenti
Quando un animale viene classificato come caso sospetto?Quando esami clinici, post mortem o di laboratorio indicano la presenza della malattia, quando un metodo diagnostico ne segnala la probabile presenza in un campione, oppure quando è stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.
Cosa serve per classificare un animale come caso confermato?Serve l'isolamento dell'agente patogeno (non vaccinale), oppure l'individuazione di antigeni, acidi nucleici o la positività a un metodo indiretto in animali che mostrano sintomi o che hanno un legame epidemiologico con un caso sospetto o confermato.
Cosa succede se per una specifica malattia non esistono definizioni particolari negli allegati?In assenza di definizioni specifiche per malattia stabilite negli allegati I o VI, si applicano direttamente i criteri generali di caso sospetto e confermato previsti dall'articolo.