Art. 9 · Definizioni di caso

Art. 9

Definizioni di caso

In vigore dal 17 dic 2019
Definizioni di caso 1.   L’autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto di una malattia elencata o di una malattia emergente quando: a) gli esami clinici, post mortem o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni post mortem o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia; b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali; oppure c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato. 2.   L’autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso confermato di una malattia elencata o di una malattia emergente quando: a) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali è stato isolato l’agente patogeno, ad eccezione dei ceppi vaccinali; b) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell’agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure c) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato ottenuto un risultato positivo, non derivante dalla vaccinazione, utilizzando un metodo diagnostico indiretto. 3.   Le definizioni specifiche per malattia di caso sospetto e di caso confermato delle malattie elencate sono stabilite nell’allegato I per gli animali terrestri e nell’allegato VI, parte II, capitoli da 1 a 6, sezione 5, punto 3, per gli animali acquatici. 4.   In assenza di definizioni specifiche per malattia a norma del paragrafo 3, i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano alle definizioni di caso sospetto e di caso confermato delle malattie elencate e, se del caso, delle malattie emergenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-9