Art. 10

Criteri e contenuti dei programmi di sorveglianza dell’Unione

In vigore dal 17 dic 2019
Criteri e contenuti dei programmi di sorveglianza dell’Unione 1.   Una malattia di categoria E è oggetto di un programma di sorveglianza dell’Unione conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429 se soddisfa tutti i criteri seguenti: a) rappresenta una particolare minaccia per gli animali e, eventualmente, per la salute umana in tutto il territorio dell’Unione, con possibili gravi conseguenze economiche per la comunità agricola e l’economia in generale; b) il profilo della malattia può evolvere, in particolare per quanto riguarda il rischio per la salute umana e la sanità animale; c) gli animali selvatici infetti rappresentano una particolare minaccia per quanto riguarda l’introduzione della malattia in tutto il territorio dell’Unione o in una sua parte; d) è fondamentale ottenere, attraverso la sorveglianza, informazioni regolarmente aggiornate sull’evoluzione della sua circolazione e sulla caratterizzazione dell’agente patogeno, per valutare tali rischi e adattare di conseguenza le misure per la loro riduzione. 2.   L’autorità competente attua i programmi di sorveglianza dell’Unione per la malattia in questione conformemente ai contenuti di cui all’allegato II.
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Criteri e contenuti dei programmi di sorveglianza dell’Unione (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo