Art. 28

Gestione dei prodotti di stabilimenti infetti

In vigore dal 17 dic 2019
Gestione dei prodotti di stabilimenti infetti 1.   In tutti gli stabilimenti infetti da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis o MTBC, l’autorità competente dispone che: a) il latte di casi confermati sia somministrato solo ad animali dello stesso stabilimento dopo essere stato trasformato per garantire l’inattivazione dell’agente patogeno, oppure sia smaltito; b) il letame, la paglia, i mangimi o altri materiali e sostanze venuti a contatto con un caso confermato o con materiale contaminato siano raccolti e smaltiti quanto prima o, in seguito a un’adeguata valutazione dei rischi, siano immagazzinati e trasformati al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di diffusione della malattia. 2.   In caso di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’autorità competente dispone che in tutti gli stabilimenti infetti i feti, gli animali nati morti, gli animali morti a causa della malattia dopo la nascita e le placente siano raccolti e smaltiti. 3.   In caso di infezione da malattia di categoria C, l’autorità competente, se lo ritiene necessario, dispone le opportune misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Se lo ritiene necessario, l’autorità competente dispone la ricostruzione della tracciabilità, la trasformazione o lo smaltimento dei prodotti di stabilimenti infetti che possono comportare un rischio di diffusione della malattia o incidere sulla salute umana.
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Gestione dei prodotti di stabilimenti infetti (Art. 28 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo