Art. 27
Esecuzione di prove sugli animali e allontanamento degli stessi dagli stabilimenti infetti
In vigore dal 17 dic 2019
Esecuzione di prove sugli animali e allontanamento degli stessi dagli stabilimenti infetti
1. In seguito alla conferma della malattia, l’autorità competente dispone che negli stabilimenti infetti siano eseguite le seguenti prove entro un termine massimo da essa stabilito:
a)
prove sugli animali ritenute necessarie per completare l’indagine epidemiologica;
b)
prove per il ripristino dello status di indenne da malattia di cui:
i)
all’allegato IV, parte I, capitolo 1, sezione 4, e capitolo 2, sezione 4, per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;
ii)
all’allegato IV, parte II, capitolo 1, sezione 4, per l’infezione da MTBC;
iii)
all’allegato IV, parte III, capitolo 1, sezione 4, per la LEB;
iv)
all’allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 4, per l’IBR/IPV;
v)
all’allegato IV, parte V, capitolo 1, sezione 4, per l’infezione da ADV;
vi)
all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 4 per la BVD; e
c)
qualsiasi prova supplementare che ritenga necessaria per la rapida individuazione degli animali infetti che possono contribuire alla diffusione della malattia.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), non sono disposte prove se lo status di indenne da malattia è ripristinato conformemente:
i)
all’allegato IV, parte I, capitolo 1, sezione 1, punto 2, e capitolo 2, sezione 1, punto 2, per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;
ii)
all’allegato IV, parte II, capitolo 1, sezione 1, punto 2, per l’infezione da MTBC;
iii)
all’allegato IV, parte III, capitolo 1, sezione 1, punto 2, per la LEB;
iv)
all’allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 1, punto 2, per l’IBR/IPV;
v)
all’allegato IV, parte V, capitolo 1, sezione 1, punto 2, per l’infezione da ADV;
vi)
all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 1, punto 2, per la BVD.
3. L’autorità competente dispone che negli stabilimenti infetti tutti gli animali riconosciuti come casi confermati e, se necessario, come casi sospetti siano macellati entro un termine massimo da essa stabilito.
4. La macellazione degli animali di cui al paragrafo 3 è effettuata sotto supervisione ufficiale in un macello designato.
5. L’autorità competente può disporre l’abbattimento e la distruzione di alcuni o tutti gli animali di cui al paragrafo 3, anziché la loro macellazione.
6. L’autorità competente estende le misure di cui al presente articolo ad animali di popolazioni animali aggiuntive qualora ciò sia necessario per eradicare la malattia negli stabilimenti infetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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