Art. 25
Indagine epidemiologica e indagini in caso di conferma di determinate malattie
In vigore dal 17 dic 2019
Indagine epidemiologica e indagini in caso di conferma di determinate malattie
1. Quando la malattia è confermata, l’autorità competente:
a)
conduce un’indagine epidemiologica;
b)
conduce indagini e applica le misure di cui all’ in tutti gli stabilimenti epidemiologicamente connessi; e
c)
adatta la sorveglianza ai fattori di rischio individuati, tenendo conto delle conclusioni dell’indagine epidemiologica.
2. L’autorità competente valuta la necessità di condurre un’indagine su animali selvatici delle popolazioni animali aggiuntive qualora l’indagine epidemiologica riveli connessioni epidemiologiche tra animali detenuti e animali selvatici.
3. L’autorità competente informa quanto prima in merito alla situazione:
a)
gli operatori e le pertinenti autorità degli Stati membri interessati dalle connessioni epidemiologiche con il caso confermato; e
b)
le autorità competenti di altri Stati membri o paesi terzi che potrebbero essere interessati dalle connessioni epidemiologiche con gli stabilimenti infetti.
Storico versioni
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