Art. 21

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie 1.   Se sospetta la presenza di un caso della malattia in questione, l’autorità competente conduce indagini, avvia un’indagine epidemiologica e sospende lo status di indenne da malattia dello stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto fino alla conclusione delle indagini e dell’indagine epidemiologica. 2.   In attesa degli esiti delle indagini e dell’indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) vieta i movimenti di animali della pertinente popolazione animale interessata in uscita dallo stabilimento a meno che non ne abbia autorizzato la macellazione immediata in un macello designato; b) se lo ritiene necessario ai fini del controllo del rischio di diffusione della malattia: i) ove tecnicamente possibile, dispone l’isolamento dei casi sospetti nello stabilimento; ii) limita l’introduzione nello stabilimento di animali della pertinente popolazione animale interessata; iii) limita i movimenti da o verso lo stabilimento di prodotti della pertinente popolazione animale interessata. 3.   L’autorità competente mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 fino a quando la presenza della malattia non sia stata esclusa o confermata.
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Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie (Art. 21 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo