Art. 20

Obbligo dell’autorità competente di concedere, sospendere e ritirare lo status di indenne da malattia

In vigore dal 17 dic 2019
Obbligo dell’autorità competente di concedere, sospendere e ritirare lo status di indenne da malattia 1.   L’autorità competente concede lo status di indenne da malattia a livello di stabilimento in base alla conformità degli operatori degli stabilimenti alle prescrizioni di cui all’. 2.   L’autorità competente sospende o ritira lo status di indenne da malattia a livello di stabilimento quando sussistono le condizioni per la sospensione o il ritiro. Tali condizioni sono stabilite: a) nell’allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 3 e 4, e capitolo 2, sezioni 3 e 4, per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; b) nell’allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 3 e 4, per l’infezione da MTBC; c) nell’allegato IV, parte III, capitolo 1, sezioni 3 e 4, per la LEB; d) nell’allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezioni 3 e 4, per l’IBR/IPV; e) nell’allegato IV, parte V, capitolo 1, sezioni 3 e 4, per l’infezione da ADV; f) nell’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezioni 3 e 4, per la BVD. 3.   L’autorità competente precisa: a) i dettagli del regime di prove, comprese, se necessario, le prescrizioni specifiche per malattia di cui all’, paragrafo 1, lettera b), quando lo status di indenne da malattia è sospeso o ritirato; e b) il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2. 4.   L’autorità competente può attribuire uno stato sanitario distinto a unità epidemiologiche differenti dello stesso stabilimento, a condizione che il relativo operatore: a) abbia sottoposto all’esame dell’autorità competente le informazioni riguardanti le differenti unità epidemiologiche istituite all’interno dello stabilimento per conseguire uno stato sanitario distinto prima di qualsiasi sospetto o conferma della malattia conformemente agli ; b) abbia istituito un sistema, al quale l’autorità competente ha accesso su richiesta, per tenere traccia dei movimenti di animali e materiale germinale verso, da e tra le unità epidemiologiche; e c) abbia separato le unità epidemiologiche con mezzi fisici e di gestione e abbia adottato le misure di riduzione dei rischi richieste a tal fine dall’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo dell’autorità competente di concedere, sospendere e ritirare lo status di indenne da malattia (Art. 20 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo