Art. 19
Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti
In deroga all’ e a condizione che le pertinenti popolazioni animali interessate rispettino le prescrizioni generali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può decidere che gli obblighi degli operatori per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia di cui all’, paragrafo 1, non si applicano agli operatori dei seguenti stabilimenti:
a)
stabilimenti confinati;
b)
stabilimenti in cui gli animali sono detenuti soltanto per operazioni di raccolta;
c)
stabilimenti in cui gli animali sono detenuti soltanto a fini di esibizioni di animali;
d)
circhi itineranti.
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