Art. 17
Popolazioni animali interessate e aggiuntive per i programmi di eradicazione di determinate malattie
In vigore dal 17 dic 2019
Popolazioni animali interessate e aggiuntive per i programmi di eradicazione di determinate malattie
1. L’autorità competente applica un programma obbligatorio di eradicazione alle seguenti popolazioni animali interessate:
a)
per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, i bovini detenuti, gli ovini detenuti e i caprini detenuti;
b)
per l’infezione da MTBC, i bovini detenuti.
2. L’autorità competente applica il programma facoltativo di eradicazione alle seguenti popolazioni animali interessate:
a)
per la LEB, i bovini detenuti;
b)
per l’IBR/IPV, i bovini detenuti;
c)
per l’infezione da ADV, i suini detenuti;
d)
per la BVD, i bovini detenuti.
3. L’autorità competente include popolazioni animali aggiuntive quando ritiene che tali animali comportino un rischio significativo per lo stato sanitario degli animali di cui al paragrafo 1 o 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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