Art. 17

Popolazioni animali interessate e aggiuntive per i programmi di eradicazione di determinate malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Popolazioni animali interessate e aggiuntive per i programmi di eradicazione di determinate malattie 1.   L’autorità competente applica un programma obbligatorio di eradicazione alle seguenti popolazioni animali interessate: a) per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, i bovini detenuti, gli ovini detenuti e i caprini detenuti; b) per l’infezione da MTBC, i bovini detenuti. 2.   L’autorità competente applica il programma facoltativo di eradicazione alle seguenti popolazioni animali interessate: a) per la LEB, i bovini detenuti; b) per l’IBR/IPV, i bovini detenuti; c) per l’infezione da ADV, i suini detenuti; d) per la BVD, i bovini detenuti. 3.   L’autorità competente include popolazioni animali aggiuntive quando ritiene che tali animali comportino un rischio significativo per lo stato sanitario degli animali di cui al paragrafo 1 o 2.
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Popolazioni animali interessate e aggiuntive per i programmi di eradicazione di determinate malattie (Art. 17 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo