Art. 15
Periodo di applicazione
In vigore dal 17 dic 2019
Periodo di applicazione
1. L’autorità competente include nel programma di eradicazione il periodo di applicazione tenendo conto della situazione iniziale e degli obiettivi intermedi di cui all’, paragrafo 2.
2. Per le malattie di categoria C, il periodo di applicazione del programma di eradicazione non supera i sei anni dalla data della sua approvazione iniziale da parte della Commissione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. In casi debitamente giustificati la Commissione può, su richiesta degli Stati membri, prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.
Storico versioni
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