Art. 13
Ambito di applicazione territoriale e popolazioni animali
In vigore dal 17 dic 2019
Ambito di applicazione territoriale e popolazioni animali
1. L’autorità competente determina l’ambito di applicazione del programma di eradicazione, in particolare:
a)
il territorio contemplato; e
b)
la popolazione animale interessata e, se necessario, popolazioni animali aggiuntive.
2. Il territorio contemplato dal programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è:
a)
l’intero territorio dello Stato membro; oppure
b)
una o più zone, a condizione che ciascuna zona corrisponda a una o più unità amministrative di almeno 2 000 km2 e comprenda almeno una delle regioni definite conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429.
3. In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente può definire zone di dimensioni inferiori a 2 000 km2 tenendo in considerazione:
a)
una superficie minima non significativamente inferiore a 2 000 km2; oppure
b)
l’esistenza di barriere naturali rilevanti per il profilo della malattia.
Storico versioni
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