Art. 13

Ambito di applicazione territoriale e popolazioni animali

In vigore dal 17 dic 2019
Ambito di applicazione territoriale e popolazioni animali 1.   L’autorità competente determina l’ambito di applicazione del programma di eradicazione, in particolare: a) il territorio contemplato; e b) la popolazione animale interessata e, se necessario, popolazioni animali aggiuntive. 2.   Il territorio contemplato dal programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è: a) l’intero territorio dello Stato membro; oppure b) una o più zone, a condizione che ciascuna zona corrisponda a una o più unità amministrative di almeno 2 000 km2 e comprenda almeno una delle regioni definite conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente può definire zone di dimensioni inferiori a 2 000 km2 tenendo in considerazione: a) una superficie minima non significativamente inferiore a 2 000 km2; oppure b) l’esistenza di barriere naturali rilevanti per il profilo della malattia.
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Ambito di applicazione territoriale e popolazioni animali (Art. 13 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo