Art. 11
Informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e nelle relative comunicazioni
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e nelle relative comunicazioni
1. L’autorità competente include nella presentazione di un programma di sorveglianza dell’Unione almeno le seguenti informazioni:
a)
descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di inizio dell’attuazione del programma e dati relativi all’evoluzione epidemiologica della malattia;
b)
popolazione animale interessata, unità epidemiologiche e zone del programma;
c)
organizzazione dell’autorità competente, supervisione dell’attuazione del programma, controlli ufficiali da applicare nel corso dell’attuazione del programma e ruolo di tutti i pertinenti operatori, professionisti della sanità animale, veterinari e laboratori di sanità animale e di altre persone fisiche o giuridiche interessate;
d)
descrizione e delimitazione delle aree geografiche e amministrative in cui deve essere attuato il programma;
e)
indicatori per misurare i progressi del programma;
f)
metodi diagnostici utilizzati, numero di campioni sottoposti a prove, frequenza delle prove e modelli di campionamento;
g)
fattori di rischio da considerare per l’organizzazione di una sorveglianza mirata basata sui rischi.
2. L’autorità competente include nelle comunicazioni relative a un programma di sorveglianza dell’Unione almeno le seguenti informazioni:
a)
descrizione delle misure attuate e dei risultati ottenuti sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e da d) a f); e
b)
risultati del follow-up dell’evoluzione epidemiologica della malattia in presenza di un caso sospetto o confermato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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