Art. 11

Informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e nelle relative comunicazioni

In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e nelle relative comunicazioni 1.   L’autorità competente include nella presentazione di un programma di sorveglianza dell’Unione almeno le seguenti informazioni: a) descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di inizio dell’attuazione del programma e dati relativi all’evoluzione epidemiologica della malattia; b) popolazione animale interessata, unità epidemiologiche e zone del programma; c) organizzazione dell’autorità competente, supervisione dell’attuazione del programma, controlli ufficiali da applicare nel corso dell’attuazione del programma e ruolo di tutti i pertinenti operatori, professionisti della sanità animale, veterinari e laboratori di sanità animale e di altre persone fisiche o giuridiche interessate; d) descrizione e delimitazione delle aree geografiche e amministrative in cui deve essere attuato il programma; e) indicatori per misurare i progressi del programma; f) metodi diagnostici utilizzati, numero di campioni sottoposti a prove, frequenza delle prove e modelli di campionamento; g) fattori di rischio da considerare per l’organizzazione di una sorveglianza mirata basata sui rischi. 2.   L’autorità competente include nelle comunicazioni relative a un programma di sorveglianza dell’Unione almeno le seguenti informazioni: a) descrizione delle misure attuate e dei risultati ottenuti sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e da d) a f); e b) risultati del follow-up dell’evoluzione epidemiologica della malattia in presenza di un caso sospetto o confermato.
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Informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e nelle relative comunicazioni (Art. 11 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo