Art. 31
Misure di riduzione dei rischi per prevenire la reinfezione
In vigore dal 17 dic 2019
Misure di riduzione dei rischi per prevenire la reinfezione
Prima o al momento della revoca delle misure di controllo delle malattie, l’autorità competente dispone misure proporzionate di riduzione dei rischi per prevenire la reinfezione dello stabilimento, tenendo conto dei pertinenti fattori di rischio quali indicati dai risultati dell’indagine epidemiologica. Tali misure prendono in considerazione almeno:
a)
la persistenza dell’agente patogeno nell’ambiente o negli animali selvatici; e
b)
misure di biosicurezza adeguate alle specificità dello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-31