Art. 30
Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell’infezione
In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell’infezione
1. L’autorità competente impone, agli operatori di tutti gli stabilimenti infetti e a quelli che ricevono animali di stabilimenti infetti, la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro di:
a)
tutte le parti degli stabilimenti che potrebbero essere state contaminate dopo l’allontanamento dei casi confermati e sospetti e prima del ripopolamento;
b)
mangimi, materiali, sostanze, attrezzature utilizzate a fini di allevamento, attrezzature mediche e attrezzature utilizzate a fini di produzione che potrebbero essere stati contaminati;
c)
indumenti protettivi o dispositivi di sicurezza utilizzati da operatori e visitatori;
d)
tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature dopo il trasporto di animali o prodotti da stabilimenti infetti;
e)
le aree di carico degli animali dopo ogni uso.
2. L’autorità competente approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione.
3. L’autorità competente effettua la supervisione della pulizia e della disinfezione o, se del caso, dello smaltimento sicuro e non ripristina lo status di indenne da malattia né lo concede nuovamente allo stabilimento fino a quando non ritenga completati la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro.
4. L’autorità competente può, sulla base di una valutazione dei rischi, considerare contaminato un pascolo e vietarne l’uso per gli animali detenuti aventi uno stato sanitario superiore a quello della popolazione animale interessata o, se epidemiologicamente pertinente, delle popolazioni animali aggiuntive per un periodo di tempo sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza dell’agente patogeno.
Storico versioni
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